Alla Regione Friuli Venezia Giulia

A tutti i cacciatori

OGGETTO: MEZZI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ VENATORIA

 

Considerata la molteplicità delle valutazioni date al contenuto della recente normativa nazionale che ha ridefinito le caratteristiche dei mezzi utilizzabili per l’esercizio dell’attività venatoria, Federcaccia, per consentire chiarezza ed univocità nei comportamenti possibili,  trasmette per conoscenza la sentenza del Tribunale di Udine n.1619/2014 depositata il 3/10/2014 che nella parte motiva fornisce un contributo interpretativo prezioso alle modifiche portate all’art.13 della legge n.157/92 dalla legge 116/14

In tale decisione l’Organo Giudicante ha considerato che il divieto posto dall’art.13 comma 1 della legge 157/92 non riguarderebbe l’astratta capacità contenitiva del caricatore ma l’uso concreto che si potrebbe fare del medesimo con ciò lasciando supporre che i caricatori dei fucili ad anima rigata non debbano essere modificati né muniti di alcun fermo.

Ricordando la recente interpretazione (in contrasto con la citata sentenza) fornita dal Direttore del Servizio del Corpo Forestale Regionale, sentito il Servizio Caccia Regionale, si rileva, altresì, come  il legislatore, anche regionale, quando ha voluto chiarire che il mezzo debba considerarsi vietato in ragione della fisica limitazione del caricatore l’ha fatto espressamente come prevede l’art. 13 comma 4 ovvero solo per i fucili ad anima liscia a ripetizione semiautomatica o come prevede l’art.2 comma 3 della L.R. n.21/93.

La modifica recentemente apportata dal Parlamento con la L.116/14 ha ulteriormente chiarito se necessario tale concetto (non recepito dall’Amministrazione regionale) quando ha consentito una caricabilità variabile del caricatore (da due a cinque a seconda della specie oggetto di caccia).

Si riporta di seguito il testo degli articoli 2, 4, 13, 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 solo nelle parti  modificate dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 come convertito con modifiche dalla legge n.116/14 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.192 del 20 agosto 2014 –   (le parti modificate sono in corsivo):

               Art. 13 Mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria:

1.           L’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce durante l’esercizio dell’attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all’esercizio della caccia al cinghiale.

2.            E' consentito, altresi', l'uso del fucile  a  due  o  tre  canne (combinato), di cui  una  o  due  ad  anima  liscia  di  calibro  non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonche' l'uso dell'arco e del falco.

3.            I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4.            Nella zona faunistica delle Alpi e' vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia  a  ripetizione  semiautomatica  salvo  che  il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere piu' di  un colpo.

5.            Sono vietati tutte le armi  e  tutti  i  mezzi  per  l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

Si riporta di seguito il testo dell’ articolo 2, della legge regionale n. 21 del 1993 come modificata dalla legge regionale n.17/2010

Art. 2

1. Sul territorio del Friuli Venezia Giulia l'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a tre colpi, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. Nella Zona faunistica delle Alpi, come individuata ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), l'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l' uso dell' arco e del falco.

3. L'uso del fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12 a ripetizione semiautomatica è consentito purché il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

Note:

1Comma 1 sostituito da art. 148, comma 1, L. R. 17/2010

                Ciò premesso si auspica una rivalutazione critica da parte del Direttore del Servizio del Corpo Forestale Regionale e del Servizio Caccia Regionale dell’art.13 comma 1 della Legge n.157/92 conforme alla posizione prospettata dal Tribunale di Udine.

AVV.Paolo Viezzi

Presidente Regionale della Federazione Italia della Caccia

 

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