Con il voto al Senato che ha approvato (con 155 voti favorevoli, 27 contrari e nessun astenuto) l'articolo unico del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale

e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea diventano effettive le modifiche apportate dallo stesso alla legge 157/92.

Come più volte ricordato, le modifiche riguardano i richiami vivi, il numero di colpi nei caricatori delle carabine semiautomatiche, la caccia di selezione sulla neve per gli ungulati, il controllo delle specie alloctone invasive, col passaggio della nutria fra le specie come topi, arvicole e ratti.

Nel dettaglio, e comunque in attesa del coordinamento formale del testo e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per quanto riguarda l’esercizio dell’attività venatoria, abbiamo le seguenti modifiche:

All’articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: “propriamente detti,” sono inserite le seguenti: “alle nutrie,”.

All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nel caso delle specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni.».

All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all’articolo 19-bis».

1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza Stato Regioni, previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sono definiti:

a) i criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura conformi a quelli utilizzati in altri Paesi dell'Unione europea e non proibiti dall'allegato IV della direttiva 2009/147/UE;

b) le regole e le condizioni per l'esercizio dell'attività di controllo, con particolare riferimento al metodo di cattura selettivo e occasionale;

c) le modalità di costituzione di apposite banche dati regionali;

d) i criteri per l'impiego misurato e la definizione delle quantità.

1-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni del medesimo decreto.

All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale ».

All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera bb) le parole: «appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie:» sono sostituite dalle seguenti: «anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle seguenti:»;

b) alla lettera cc) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea anche se importati dall'estero.».

All'articolo 21, comma 1, letteram), dellalegge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: «Alpi» sono inserite le seguenti: «e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati».

Gli articoli in questione si vanno quindi a modificare come segue:

Art. 2. Oggetto della tutela.

1. Omissis

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie e alle arvicole.

2-bis. Nel caso delle specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni.

3. Omissis

Art. 4. Cattura temporanea e inanellamento.

1. Omissis

2. Omissis

3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all’articolo 19-bis. su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza Stato Regioni, previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sono definiti:

a) i criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura conformi a quelli utilizzati in altri Paesi dell'Unione europea e non proibiti dall'allegato IV della direttiva 2009/147/UE;

b) le regole e le condizioni per l'esercizio dell'attività di controllo, con particolare riferimento al metodo di cattura selettivo e occasionale;

c) le modalità di costituzione di apposite banche dati regionali;

d) i criteri per l'impiego misurato e la definizione delle quantità.

1-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni del medesimo decreto.

4. Omissis

5. Omissis

6. Omissis

Art. 13. Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l’esercizio dell’attività venatoria e possono contenere fino a 5 cartucce limitatamente all’esercizio della caccia al cinghiale.

2. Omissis

3. Omissis

4. Omissis

5. Omissis

6. Omissis

Art. 21.Divieti.

1. E’ vietato a chiunque

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per l’attuazione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni emanante dalle regioni interessate;

bb) vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: anche se importati dall’estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea, ad eccezione delle seguenti: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus);

cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione Europea anche se importati dall’estero;

Marco Ramanzini

Direttore "Il cacciatore italiano"

Capo ufficio stampa Federazione Italiana della Caccia