Comunicato del Presidente Regionale Federcaccia Avv. Paolo Viezzi inerente la procedura di modifica calendario venatorio specie Cesena Tordo Beccaccia.

 

A tutti i cacciatori

OGGETTO: procedura modifica calendario venatorio specie Cesena Tordo Beccaccia

                Leggo la comunicazione a firma della Direzione del Servizio Caccia e Risorse Ittiche  della Regione FVG e per l’ennesima riscopro un certo imbarazzo e disappunto per la qualità e precisione delle informazioni in essa contenute.

 

                La comunicazione della Commissione Europea in essa citata non è una “procedura” bensì un “EU-Pilot”, ovvero una richiesta d’informazioni (per tutti l’allego considerata la sua semplicità e chiarezza).

                Non esiste, diversamente da quanto riportato nella citata missiva, alcuna contestazione della Commissione Europea allo Stato Italiano per il mancato rispetto dell’art.7 della direttiva 2009/147/CE e ciò rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo della procedura di cui

all’art.8 della legge 131/03 (il cui testo ho riportato in calce alla presente).

                Il Ministero dell’Ambiente non ha chiesto alla Presidenza del Consiglio la modifica del calendario venatorio del Friuli Venezia Giulia bensì l’autorizzazione all’esercizio del potere sostitutivo di cui al citato

art.8 e nella seduta del 20/01/15 tale sarà l’argomento di cui si discuterà in presenza del “Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento”.

Par evidente, dunque, come fino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di una qualsivoglia decisione di modifica legislativa – sempre che ciò abbia ad avvenire, l’attività venatoria nella Regione Friuli proseguirà come dettato dalla L.R. 24/96 e come è possibile attualmente.

Resto ancora in attesa, quale componente del Comitato Faunistico della documentazione presentata dalla Regione Friuli al Ministero dell’Ambiente in risposta all’Eu-Pilot e da me richiesta ripetutamente alla Direzione del Servizio Caccia e Risorse Ittiche, quanto invano, nel corso delle ultime due sedute dell’organismo consultivo regionale.

A disposizione per ulteriori chiarimenti porgo cordiali saluti.

Avv.Paolo Viezzi

Presidente Regionale Federcaccia

Art. 8.

(Attuazione dell’articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo)

    1. Nei casi e per le finalità previsti dall’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all’ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l’organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

    2. Qualora l’esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L’articolo 11 della legge

9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

    3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l’esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

    4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l’intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall’articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

    5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

    6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

pdfComunicazione_Servizio_Prot3066_19_01_2015.pdf26.11 KB

pdfRichiesta_EU_Pilot0001.pdf849.71 KB