Si comunica  che il  Consiglio dei Ministri ha recentemente protratto lo stato di emergenza sanitario nazionale al 31 luglio  2021.
Pertanto i titoli come i porto armi in scadenza  tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021 saranno prorogati di validità fino al 29 ottobre 2021, ovvero 90 gg. dal nuovo termine di cessazione dello stato di emergenza.

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29/04/20 CIRCOLARE INFORMATIVA PORTO d’ARMI  - Validità prorogata fino a ottobre 2020

Con il primo decreto “Cura Italia”, i porti d’arma uso venatorio scaduti erano stati prorogati in termini di validità fino al 15 giugno 2020 se la scadenza era compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (articolo 103, comma 2). A causa del protrarsi dell’emergenza, l’articolo 103 comma 2 è stato modificato lo scorso 24 aprile, con il DL 2463 di conversione del decreto-legge 17/03/2020, n. 18 (Cura Italia), come segue: Art 103 c2 Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza»“.Come già chiarito dal Ministero degli Interni, fra i “permessi” indicati nell’articolo devono includerei “le licenze di porto d’arma per la difesa personale, per uso caccia e per uso sportivo”. 

Quindi, considerando che ad oggi la cessazione dello stato di emergenza è fissata al 31 luglio 2020, si evince che la validità di tutti i porti d’arma con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 è prorogata fino al 29 ottobre.

Paolo Viezzi
Presidente Federazione Cacciatori FVG