Paolo Viezzi

Comunicato del 27 Luglio 2017

Amici cacciatori

per rendere a tutti più semplice la lettura e comprensione delle modifiche apportate alla normativa sulla caccia dalla legge recentemente approvata dal Consiglio regionale ho cercato di rielaborare, ordinandolo, il testo pubblicato oggi sul BUR.

L’entrata in vigore delle disposizioni è prevista per domani e fin da subito sarebbe opportuno che le Riserve di Caccia si adoperassero per presentare domanda d’istituzione delle zone cinofile fino al 45% del territorio di cui all’art.87.

Da domani, inoltre, il cinghiale in caccia di selezione potrà essere cacciato fino a 4 ore dopo il tramonto ai sensi dell’art.101.

I Distretti e Riserve dovranno adeguare i regolamenti di gestione faunistica e venatoria alle nuove disposizioni come ad esempio eliminando i divieti di esercitare la caccia con il segugio entro il Km dai confini delle aree protette o i limiti al colombaccio.

Anche i

PVD dovranno essere aggiornati

Queste e tante altre cose saranno trattate e spiegate nel convegno organizzato a Pozzuolo per il 4 settembre 2017 con inizio ad ore 19,00.

Un saluto a tutti

Avv.Paolo Viezzi

Presidente Regionale Federcaccia Friuli Venezia Giulia

 

 

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

(parte caccia)

Art. 71

(modifiche al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24)

Art. 6

1. Per ogni giornata di caccia alla fauna selvatica migratoria non possono essere abbattuti complessivamente da parte di un cacciatore più di venticinque capi, dei quali non più di dieci anseriformi, sette caradriformi, di cui non più di cinque beccacce [, e cinque colombacci].

Art. 72

(modifiche all’articolo 7 della legge regionale 24/1996)

Art. 7

1. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì e quanto previsto dal comma 2, il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre con l’integrazione, esclusivamente nel periodo che va dall’1 ottobre al 30 novembre, di due giornate per la sola caccia alla fauna selvativa migratoria da appostamento.

2. La caccia alla fauna selvatica stanziale è consentita al massimo per tre giorni alla settimana.

3. In applicazione dell’articolo 21, comma 1, lettera m), della legge 157/1992, è vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatte salve le seguenti eccezioni:

a) in tutto il territorio regionale: è consentita la caccia di selezione agli ungulati;

b) nella Zona faunistica delle Alpi: è consentita la caccia agli ungulati comunque svolta, alla lepre dopo quarantotto ore dall’ultima nevicata, ai tetraonidi, ai palmipedi, ai trampolieri e alla cesena.

Art. 73

(modifiche all’articolo 21 bis della legge regionale 24/1996)

Art. 21 bis

(Fauna selvatica morta)

1. Fatte salve le disposizioni relative al trattamento delle carcasse di animali affetti da malattie trasmissibili all’uomo o ad altri animali, la Regione provvede alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento della fauna selvatica abbattuta in attuazione di provvedimenti di deroga di cui alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), e della fauna morta per caso fortuito o di forza maggiore.

2. Per smaltimento della fauna selvatica morta si intende:

a) il conferimento presso idonei impianti [di eliminazione mediante combustione];

b) il conferimento presso strutture destinate alla riproduzione, reintroduzione, studio, riabilitazione di animali selvatici minacciati di estinzione o protetti;

c) il conferimento presso istituti scientifici;

d) il conferimento presso istituti, enti o soggetti privati autorizzati a effettuare il trattamento

tassidermico;

e) l’eliminazione mediante sotterramento;

f) il conferimento presso strutture autorizzate alla macellazione.

3. Qualora la fauna di cui al presente articolo, nel rispetto delle norme sanitarie, possa essere destinata al consumo umano, o qualora dalle spoglie dell’animale sia possibile preparare trofei di caccia, ne è autorizzata la loro alienazione.

4. La Regione cura le operazioni di cui al presente articolo e la raccolta dei relativi dati. Per

l’espletamento di tutte o parte delle operazioni possono, altresì, essere stipulate convenzioni con enti scientifici, associazioni venatorie, agricole o di protezione ambientale, ovvero altri soggetti pubblici o privati.

5. (ABROGATO)

Art 74

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n.6/2008

Art. 3

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita, anche mediante una organizzazione articolata sul territorio, le seguenti funzioni:

a) programmazione faunistica per la tutela e la gestione della fauna;

b) istituzione e gestione di oasi di protezione lungo le rotte di migrazione e di zone di ripopolamento e cattura;

b bis) istituzione e gestione di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;

b ter) individuazione delle zone di rifugio destinate alla salvaguardia della fauna;

c) attività tecniche e scientifiche di indirizzo e di coordinamento per la tutela e la conservazione della fauna e dei suoi habitat;

d) controllo della fauna ai sensi degli articoli 5, 6 e 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006);

e) prevenzione e indennizzo dei danni delle specie di cui all’articolo 11;

f) adozione di atti di indirizzo per promuovere e coordinare l’attività degli enti territoriali e delle associazioni operanti nel settore faunistico e venatorio;

g) monitoraggio delle specie faunistiche tutelate;

h) monitoraggio sanitario;

i) vigilanza e monitoraggio degli illeciti venatori;

j) gestione faunistica e venatoria;

j bis) organizza la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento;

j ter) disciplina l’allevamento, la vendita, la detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;

j quater) istituisce e gestisce centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà con l’obbligo di comunicare ai Distretti venatori interessati i dati dei capi recuperati per morte accidentale o da investimento;

j quinquies) gestisce l’attività cinotecnica e cinofila;

j sexies) organizza gli esami per il conseguimento delle seguenti abilitazioni: 1) a dirigente venatorio ai sensi dell’articolo 29; 2) all’esercizio venatorio ai sensi dell’articolo 29; 3) alla caccia di selezione agli ungulati ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell’esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica); 4) alla caccia tradizionale agli ungulati, ivi compresa la caccia agli ungulati con cani da seguita ai sensi dell’articolo 7 bis della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne); 5) a conduttore di cani da traccia ai sensi dell’articolo 11 bis, comma 2; 6) ai prelievi in deroga di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 14/2007; 7) alla qualifica di guardia venatoria volontaria ai sensi dell’articolo 27 della legge 157/1992;

[j septies) organizza i corsi e gli esami abilitativi per i prelievi in deroga di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 14/2007 ;

j octies) organizza gli esami abilitativi all’esercizio venatorio, alla caccia di selezione e al prelievo degli ungulati con cani da seguita, in almeno due sessioni dell’anno;]

j nonies) istituisce le Commissioni d’esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria e ne

disciplina il funzionamento e la durata;

j decies) prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica, nonché concessione dei

contributi di cui all’articolo 10;

j undecies) applica le sanzioni amministrative in materia di tutela della fauna e di prelievo venatorio.

2. La Regione esercita le seguenti funzioni concernenti la gestione faunistica e venatoria: a) determina, in base alle indicazioni del Piano faunistico regionale, il numero massimo dei cacciatori,

suddivisi per singola Riserva di caccia, che possono esercitare l’attività venatoria in ciascun Distretto venatorio;

b) modifica l’elenco e le dimensioni dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia al fine di migliorare la gestione faunistica e venatoria;

c) approva i Piani venatori distrettuali;

d) verifica i risultati inerenti alla gestione dei Piani venatori distrettuali;

e) adotta criteri generali per l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia e per il rilascio di permessi annuali per l’esercizio venatorio a cacciatori non associati;

e bis) cura la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco regionale dei dirigenti venatori e del Registro dei cacciatori della regione;

f) esclude terreni dall’esercizio venatorio;

g) vieta o limita la caccia, anche per periodi e ambiti definiti, a determinate specie di fauna selvatica per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie.

g bis) rilascia i provvedimenti inerenti alle aziende faunistico-venatorie, alle aziende agri-turistico venatorie e alle zone cinofile;

g ter) rilascia le autorizzazioni per l’effettuazione di gare e prove cinofile e per il relativo addestramento di cani;

g quater) rilascia, distribuisce, sospende e ritira il tesserino regionale di caccia;

g quinquies) raccoglie i dati relativi alla gestione faunistica e venatoria;

g sexies) cura la vigilanza venatoria.

3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono esercitate sentiti i Distretti venatori e le Riserve di caccia.

Art. 75

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 6/2008

Art. 4

(Funzioni tecnico-scientifiche della Regione)

1. La Regione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera c), esercita in particolare le seguenti

funzioni:

a) attività tecnico-scientifiche per tutte le iniziative inerenti alla tutela della fauna e dei suoi habitat e per la loro pianificazione ivi compresa quella del prelievo venatorio;

b) studi, ricerche e monitoraggi della fauna selvatica;

c) propone e sperimenta interventi di miglioramento dello stato faunistico e ambientale anche

attraverso progetti di restauro ambientale, immissioni o prelievi di fauna;

d) cura e realizza progetti o programmi di iniziativa comunitaria in materia faunistica e venatoria;

e) propone azioni per il controllo della fauna selvatica e per la mitigazione dell’impatto provocato a specie selvatiche alle attività produttive o ad altre specie animali;

f) supporto conoscitivo per la redazione e l’aggiornamento del Piano faunistico regionale e per la sospensione o limitazione o ampliamento del prelievo venatorio a determinate specie;

g) istituzione e gestione di una banca dati sulla gestione faunistica e venatoria;

h) rilascio di pareri tecnico-scientifici.

2. L’Amministrazione regionale può collaborare con università, istituti di ricerca, enti e associazioni, anche internazionali, per la realizzazione di progetti scientifici finalizzati all’attuazione della presente legge.

3. Con il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche, è istituita la struttura operativa tecnico-scientifica per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge.

4. La Regione promuove forme di collaborazione con l’Istituto superiore per la protezione e la

ricerca ambientale (ISPRA).

so23

Art. 76

(modifiche all’articolo 8 della legge regionale 6/2008)

Art. 8

(Piano faunistico regionale)

1. La Regione predispone il Piano faunistico regionale (PFR), quale atto di programmazione generale per la realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) tutela, conservazione, riproduzione e miglioramento della fauna selvatica e della biodiversità;

b) gestione del patrimonio faunistico e del prelievo venatorio nel rispetto del principio della pari dignità di ogni forma di esercizio venatorio e nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia.

2. Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lettera a), provvede a:

a) individuare lo stato delle diverse specie selvatiche e dei relativi habitat con particolare riferimento a quelle tutelate dalla disciplina comunitaria;

b) analizzare le dinamiche delle diverse popolazioni faunistiche;

c) individuare le misure volte al miglioramento dello stato faunistico e degli habitat.

3. Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lettera b), provvede a:

a) individuare il territorio agro-silvo-pastorale vocato alla programmazione faunistica;

a bis) determinare i confini della Zona faunistica delle Alpi in attuazione dell’articolo 2;

a ter) determinare i criteri per individuare le dimensioni spaziali e faunistiche dei territori destinati a

protezione della fauna selvatica;

b) individuare unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica e

gestionale;

c) indicare gli obiettivi faunistici delle specie cacciabili per ciascuna unità territoriale;

d) individuare i criteri per determinare il numero massimo di cacciatori che possono esercitare l’attività venatoria in ciascuna Riserva di caccia;

e) indicare i criteri per la predisposizione e l’adozione dei Piani venatori distrettuali;

f) stabilire i criteri per la differenziazione del prelievo venatorio relativo alla selvaggina adulta proveniente da allevamento e per l’individuazione dei territori ove è possibile il rilascio della stessa senza limitazioni, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25 con riferimento alle zone per le attività cinofile;

g) individuare i criteri per disciplinare il prelievo di selezione agli ungulati anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 157/1992;

h) determinare i criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico venatorie, delle zone cinofile e per lo svolgimento di prove e gare cinofile;

i) definire programmi specifici di conservazione faunistica relativi a specie di fauna selvatica in difficoltà.

3 bis. In attesa dell’aggiornamento del PFR, dall’annata venatoria 2017/2018 gli obiettivi di cui al comma 3, lettera c), e i criteri di cui al comma 3, lettera f), possono essere adottati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico regionale.

4. Al fine di assicurare la necessaria uniformità della programmazione faunistica sul territorio regionale, i programmi di gestione faunistica delle aree protette si raccordano con il PFR.

5. Il PFR e i relativi aggiornamenti sono predisposti dalla Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria.

6. Le parti del PFR e dei relativi aggiornamenti attuativi degli obiettivi di cui al comma 1, lettera b), sono soggette a valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del regolamento recante

attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,

nonché della flora e della fauna selvatiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8

settembre 1997, n. 357, e successive modifiche.

7. Il PFR e i relativi aggiornamenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Comitato e del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell’articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 1/2006, e successive modifiche.

8. Con il procedimento di cui al comma 7 possono essere approvate separatamente le parti del PFR di cui ai commi 2 e 3.

9. Gli atti generali della programmazione faunistica di cui ai commi precedenti sono pubblicati sul

Bollettino Ufficiale della Regione.

10. Per la redazione del PFR e dei relativi aggiornamenti l’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere indagini, effettuare studi, curare pubblicazioni e a stipulare convenzioni con centri di ricerca e di consulenza pubblici e con soggetti privati che diano garanzia di provata competenza tecnicoscientifica.

11. Il PFR è sottoposto a verifica almeno ogni cinque anni. Le eventuali modificazioni di taluni dei

contenuti del PFR di cui ai commi 2 e 3, rese necessarie in esito ai controlli di cui all’articolo 21 ovvero ad altra verifica tecnico-scientifica prevista dalla disciplina comunitaria, nazionale e regionale, determinano in ogni tempo l’aggiornamento del PFR, nelle parti modificate.

12. In sede di prima applicazione della presente legge, il PFR è adottato dalla Giunta regionale, con

propria deliberazione, entro e non oltre novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ed è pubblicato sul sito Internet della Regione, con avviso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dellaRegione. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i successivi novanta giorni e la Regione avvia la concertazione con le associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie riconosciute a livello nazionale e maggiormente rappresentative sul territorio regionale e con i Distretti venatori. Il progetto di PFR può essere integrato e modificato a seguito delle attività di consultazione e concertazione e prosegue il suo iter di approvazione ai sensi dei commi 6 e 7.

Art 77

(modifiche all’articolo 11 della legge regionale 6/2008)

Art. 11

(Tutela di specie di interesse comunitario)

1. Al fine di garantire la salvaguardia e la conservazione delle specie Orso bruno (Ursus arctos), Sciacallo dorato (Canis aureus), Lince (Lynx lynx) e Lupo (Canis lupus), appartenenti a specie di

interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l’esecuzione di opere di prevenzione dei danni arrecati da tali specie e a indennizzare i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola o di allevamento. Sono indennizzabili, altresì, i danni arrecati dalla specie Orso bruno ad altri beni o attività.

2. Il contributo per le opere di prevenzione è fissato nella misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili e comunque sino al massimo della spesa determinato con il regolamento regionale di cui all’articolo 39, comma 1, lettera b), fatta salva la facoltà dell’Amministrazione regionale di acquistare e consegnare in comodato gratuito le attrezzature per la prevenzione dei danni.

3. L’indennizzo dei danni è fissato nella misura massima del 100 per cento, detratti eventuali premi assicurativi corrisposti al danneggiato. Il procedimento deve concludersi entro il termine di trenta giorni.

4. Qualora il proprietario del bene danneggiato risulti responsabile dell’abbattimento di esemplari delle specie protette di cui al comma 1, si provvede al recupero delle somme già erogate.

Art.78

(modifiche all’articolo 11 bis della legge regionale 6/2008)

Art. 11 bis

(Fauna selvatica ferita)

1. La Regione disciplina il recupero della fauna selvatica ferita durante l’esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

2. L’attività di recupero di cui al comma 1 può essere svolta avvalendosi dei conduttori di cani da traccia abilitati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 5), di seguito denominati recuperatori abilitati.

3. Le abilitazioni al recupero della fauna selvatica ferita di cui al comma 2 sono valide sull’intero

territorio regionale.

4. I soggetti di cui al comma 2 sono iscritti, previa domanda, nell’Elenco dei recuperatori abilitati tenuto dalla Regione e pubblicato sul proprio sito informatico.

4 bis. I cani da traccia sono abilitati al recupero di fauna selvatica ferita a seguito del superamento di prove di lavoro:

a) organizzate dalla Regione;

b) organizzate dall’Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI);

c) riconosciute dall’ENCI.

4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per l’organizzazione   il riconoscimento delle prove di lavoro di cui al comma 4 bis. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all’Amministrazione regionale della Commissione giudicatrice delle prove di lavoro di cui al comma 4 bis, lettera a), è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l’Amministrazione regionale).

4 quater. L’abilitazione al recupero di fauna selvatica ferita è riconosciuta, previa domanda, ai conduttori e ai cani da traccia abilitati in altre Regioni italiane a seguito del superamento di un esame, una prova o un corso conforme ai criteri indicati dall’ISPRA.

5. Il recuperatore abilitato, nell’esercizio delle proprie funzioni, può utilizzare le armi di cui all’articolo 13 della legge 157/1992.

6. Il cacciatore che ha ferito un animale richiede l’intervento di recupero del medesimo. Le spoglie dell’animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito nel corso dell’attività venatoria.

7. Il recuperatore abilitato comunica, per il tramite dei Direttori delle Riserve di caccia, preventivamente l’inizio delle operazioni di recupero della fauna ferita alle strutture della Regione competenti in materia di vigilanza venatoria, le quali possono impartire disposizioni, partecipare o effettuare direttamente l’attività di recupero qualora, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo o a motivazioni di pubblica sicurezza, ne ravvisino la necessità.

7 bis. Gli ungulati feriti in seguito a sinistri stradali, qualora riportino lesioni tali da non poter essere riabilitati o rilasciati in natura o in relazione a circostanze di tempo e di luogo e per motivazioni di pubblica sicurezza, possono essere abbattuti sul posto da un cacciatore, individuato all’uopo dal Direttore della Riserva di caccia nella quale è avvenuto l’investimento.

7 ter. Il Direttore è tenuto ad avvisare, prima dell’inizio delle operazioni, il personale delle strutture della Regione competenti in materia di vigilanza venatoria, le quali possono impartire disposizioni o partecipare alle operazioni.

7 quater. Le spoglie degli ungulati di cui al comma 7 bis sono di proprietà della Riserva di caccia nella quale è avvenuto l’investimento.

8. (ABROGATO)

9. Sono fatte salve le abilitazioni al recupero di fauna ferita dei conduttori e dei cani da traccia conseguite presso le Province prima dell’entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2013, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 14/2007, 6/2008 e 15/2012 in materia di gestione faunistico-venatoria).

Art. 79

(modifiche all’articolo 13 della legge regionale 6/2008)

Art. 13

(Piano venatorio distrettuale)

1. Il Piano venatorio distrettuale (PVD) è l’atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del PFR e disciplina gli aspetti di rilievo pubblicistico dell’esercizio venatorio indicati con deliberazione della Giunta regionale. Sino all’approvazione del PFR, la Giunta regionale individua gli indirizzi generali e i criteri per la predisposizione del PVD e per l’attuazione dei prelievi di fauna previsti dal medesimo.

2. Il PVD riguarda la fauna oggetto di prelievo venatorio. Nessuna specie stanziale può essere oggetto di prelievo o di un provvedimento di gestione venatoria in assenza della relativa previsione nel PVD.

3. Il Distretto venatorio predispone il PVD anche solo per alcune specie, sentiti i rappresentanti locali delle associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale e gli enti locali territorialmente compresi nel Distretto venatorio, e lo propone alla Giunta regionale, trasmettendolo contestualmente alla struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, il Distretto venatorio propone il PVD ai sensi del comma 3 entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. Qualora entro tale termine sia approvato il PFR, il Distretto venatorio propone il PVD entro novanta giorni dalla pubblicazione del PFR sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. L’Amministrazione regionale, successivamente al ricevimento della proposta di PVD, può per una sola volta richiedere al Distretto Venatorio proponente integrazioni e modifiche ai contenuti del Piano.

6. La Giunta regionale, previo parere del Comitato, approva con propria deliberazione il PVD, con eventuali prescrizioni, entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta del PVD. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine per l’approvazione del primo PVD di ciascun Distretto venatorio è di centoventi giorni.

7. La struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria concede annualmente il prelievo di fauna previsto nel PVD alle Riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie comprese nel territorio del Distretto venatorio proponente, in conformità ai criteri stabiliti dal PFR e alle eventuali prescrizioni indicate dalla Giunta regionale.

7 bis. In attesa dell’aggiornamento del PFR, dall’annata venatoria 2017/2018, i criteri per la concessione del prelievo di fauna di cui al comma 7 possono essere adottati con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il Comitato faunistico regionale. La deliberazione stabilisce anche i criteri per concedere il prelievo di fauna prevedendo correttivi, integrazioni e modifiche rispetto ai contenuti dei piani di prelievo dei PVD.

8. Il PVD è valido cinque anni e può essere modificato dalla Giunta regionale anche in esito a verifiche sui risultati di gestione del PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio.

9. Possono essere proposti da più Distretti venatori e approvati, anche solo per alcune specie, PVD concernenti più Distretti venatori.

10. Il PVD, sottoscritto da un tecnico laureato in biologia ovvero in scienze naturali, in scienze agrarie, in scienze forestali, in scienze della produzione animale, in medicina veterinaria, in scienze ambientali, e con comprovata esperienza in gestione faunistica, contiene:

a) l’analisi della situazione faunistica con l’indicazione della consistenza, della densità e della tendenza complessiva delle popolazioni faunistiche, specificate per ambito territoriale;

b) l’indicazione degli obiettivi faunistici e venatori perseguiti;

c) il programma delle immissioni di fauna nelle stagioni venatorie, nel rispetto del PFR e degli indirizzi regionali, fermo restando l’obiettivo di contenere tali immissioni nei periodi individuati dal calendario venatorio;

d) i programmi di miglioramento ambientale indispensabili per raggiungere gli obiettivi di cui alla lettera

b), da attuarsi a cura delle Riserve di caccia, che si avvalgono prioritariamente dei propri soci, delle

aziende agricole presenti sul proprio territorio e delle aziende faunistico-venatorie;

e) l’elenco dei piani di prelievo venatorio, distinti per Riserva di caccia e per azienda faunistico-venatoria;

f) la disciplina degli aspetti di rilievo pubblicistico dell’esercizio venatorio di cui al comma 1;

g) la relazione di verifica di significatività dell’incidenza che il PVD può avere sui siti compresi nella rete <<Natura 2000>>, predisposto nel rispetto della disciplina nazionale e regionale.

Art. 80

(modifiche alll’articolo 14 della legge regionale 6/2008)

Art. 14

(Riserve di caccia)

1. Il territorio regionale è suddiviso in unità territoriali denominate Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia faunistica e venatoria, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato. Con il medesimo procedimento possono essere modificati l’elenco e le dimensioni delle Riserve di caccia, al fine di migliorare la gestione faunistica e venatoria.

2. L’Amministrazione regionale assegna il territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia, per la gestione venatoria, a una associazione senza fine di lucro, costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare l’attività venatoria sul medesimo territorio.

[3. Il territorio è assegnato alle associazioni di cui al comma 2 che aderiscono all’Associazione di cui all’articolo 19, per le finalità ivi previste.]

4. Lo statuto dell’associazione della Riserva di caccia individua gli scopi dell’associazione e disciplina l’elezione, l’organizzazione e il funzionamento degli organi, i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione ed esclusione, conformemente alle clausole minime di uniformità degli statuti delle Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale. Gli statuti e le modifiche sono trasmessi all’Amministrazione regionale entro dieci giorni dall’approvazione.

5. Sono organi necessari dell’associazione della Riserva di caccia l’Assemblea dei soci, che adotta gli atti di gestione venatoria della Riserva di caccia e il Direttore della medesima.

6. Il Direttore della Riserva di caccia è il legale rappresentante dell’associazione della Riserva di caccia ed è iscritto nell’Elenco regionale dei dirigenti venatori. La mancata iscrizione nell’Elenco per il mancato superamento del primo esame di cui all’articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 1), successivo all’elezione, comporta la decadenza del Direttore della Riserva di caccia e la gestione diretta dell’associazione Riserva di caccia da parte dell’Associazione di cui all’articolo 19. Il dirigente venatorio dichiarato decaduto è ineleggibile fino al superamento dell’esame.

7. Il Direttore della Riserva di caccia rimane in carica cinque anni e, qualora cessi dal mandato, è

sostituito per il restante periodo.

7 bis. Il Direttore della riserva di caccia oggetto di intervento sostitutivo ai sensi dell’articolo 21, comma 2, non può essere rieletto alla medesima carica per il mandato immediatamente successivo all’adozione di tale provvedimento.

Art. 81

(modifiche all’articolo 15 della legge regionale 6/2008)

Art. 15

(Funzioni)

1. L’associazione della Riserva di caccia attua la gestione venatoria in esecuzione del PVD e degli indirizzi del Distretto venatorio e organizza l’esercizio venatorio nel rispetto anche degli usi, tradizioni e consuetudini locali.

2. L’associazione della Riserva di caccia provvede in particolare a:

a) attuare il PVD sul territorio di competenza;

b) adottare il regolamento di fruizione venatoria;

c) trasmettere al Distretto venatorio gli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche[, il piano di prelievo venatorioe i consuntivi annuali di gestione faunistica e venatoria;

d) tenere i registri necessari per l’esercizio venatorio e il registro degli inviti;

e) segnalare le presunte violazioni disciplinari di competenza dell’Associazione di cui all’articolo 19;

f) attuare i programmi di miglioramento ambientale individuati nel PVD;

g) rilasciare i permessi di caccia a cacciatori non associati;

h) partecipare alle attività del Distretto venatorio di appartenenza.

3. Qualora una Riserva di caccia provveda a suddividere il territorio in zone al fine dell’esercizio venatorio, il criterio di assegnazione dei cacciatori alle zone stesse deve essere basato su criteri oggettivi, quali il sorteggio, o altri criteri oggettivi definiti dal Distretto venatorio.

4. Quanto disposto dal comma 3 si applica anche nei casi in cui la suddivisione del territorio in zone sia avvenuta in data antecedente l’entrata in vigore della presente legge.

Art. 82

(modifiche all’articolo 16 della legge regionale 6/2008)

Art. 16

(Regolamento di fruizione venatoria)

1. Il regolamento di fruizione venatoria disciplina il prelievo e l’esercizio venatorio sul territorio assegnato e per le annate venatorie in esso indicate, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli indirizzi della Regione[, dell’Associazione di cui all’articolo 19e del Distretto venatorio.

2. Il regolamento è adottato, su proposta del Direttore, dall’Assemblea dei soci conformemente alle clausole minime di uniformità individuate con deliberazione della Giunta regionale. Il regolamento diventa esecutivo con l’approvazione da parte del Distretto venatorio. Il Distretto venatorio trasmette il regolamento all’Amministrazione regionale entro dieci giorni dall’approvazione.

3. L’esercizio venatorio è consentito sul territorio della Riserva di caccia esclusivamente quando:

a) la Riserva sia dotata del regolamento di fruizione venatoria già esecutivo;

b) la Riserva abbia versato la quota di cui all’articolo 17, comma 6, lettera b);

c) il Distretto abbia ratificato i censimenti annuali ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera f).

3 bis. L’esercizio venatorio nei confronti della fauna stanziale è consentito limitatamente alle

specie per cui sia stato concesso il prelievo.

3 ter. La disposizione di cui al comma 3, lettera b), si applica dalla data di esecutività del regolamento di fruizione venatoria adottato conformemente alle clausole minime di cui al comma 2.

Art. 83

(modifiche all’articolo 18 della legge regionale 6/2008)

Art. 18

(Funzioni)

1. I Distretti venatori svolgono le seguenti funzioni:

a) elaborano le proposte di PVD;

b) coordinano l’attività di gestione venatoria delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile di competenza;

c) coordinano le attività connesse all’esercizio venatorio provvedendo a predisporre il regolamento tipo di fruizione venatoria delle Riserve di caccia;

d) individuano criteri oggettivi per l’assegnazione dei cacciatori nelle zone, eventualmente individuate dalle Riserve di caccia, per l’esercizio venatorio;

e) approvano i regolamenti di fruizione venatoria delle Riserve di caccia;

f) ratificano la relazione consuntiva annuale della gestione faunistico-venatoria delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile di competenza e la trasmettono all’Amministrazione regionale, unitamente agli esiti dei censimenti

annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 21;

g) realizzano almeno una volta all’anno[, con le modalità stabilite dall’Associazione di cui all’articolo 19,] le mostre dei trofei dei capi ungulati abbattuti nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie del Distretto venatorio a cui tutte le Riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie del Distretto stesso sono tenute a partecipare. Qualora le stesse non partecipino all’esposizione dei trofei la Regione provvede a decretare la decadenza del Direttore della Riserva di caccia con conseguente commissariamento.

2. I Distretti venatori, riuniti in Conferenza in persona dei loro Presidenti, sono sentiti dalla Regione

qualora sia ritenuto opportuno ai fini di una corretta gestione venatoria.

3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all’associazione della Riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del Distretto venatorio:

a) un contributo annuale per le spese concernenti l’attività di segreteria e di presidenza nella misura

massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

b) contributi per le spese concernenti la predisposizione del PVD nella misura massima del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 84

(modifiche all’articolo 20 della legge regionale 6/2008)

Art. 20

(Funzioni)

1. L’Associazione dei cacciatori coordina l’attività delle associazioni delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori, promuove la tutela della fauna e del territorio e il buon esercizio venatorio anche attraverso la diffusione delle regole venatorie e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) l’esercizio delle attività concernenti l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia in conformità ai criteri indicati dalla Regione;

b) l’adozione dei provvedimenti di decadenza dei Direttori delle Riserve di caccia e dei cacciatori;

c) l’esercizio dell’attività disciplinare connessa a violazioni di statuti e regolamenti di fruizione venatoria delle Riserve di caccia mediante l’irrogazione delle sanzioni della censura scritta e della sospensione dall’esercizio venatorio per un periodo non superiore a una annata venatoria nella Riserva di caccia di appartenenza;

[d) la tenuta e l’aggiornamento del registro dei cacciatori della Regione;

e) la tenuta dell’Elenco dei Dirigenti venatori;]

f) la collaborazione alla formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori ai sensi dell’articolo 29;

g) (ABROGATA)

h) la gestione diretta dell’attività venatoria nei casi previsti dal comma 2.

2. L’Associazione provvede, in via sostitutiva, alla gestione dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia nei seguenti casi:

a) qualora siano privi dei loro organi, sino alla ricostituzione dei medesimi;

b) su richiesta dell’Amministrazione regionale, qualora siano accertate a carico dei Presidenti dei Distretti venatori e dei Direttori delle Riserve di caccia violazioni di leggi e regolamenti che compromettano il funzionamento degli organismi di appartenenza;

c) su richiesta dell’Amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 21, comma 2.

3. L’Associazione dei cacciatori provvede alla sospensione dell’attività venatoria nei territori interessati dall’attività sostitutiva di cui al comma 2, anche su richiesta dell’Amministrazione regionale, qualora sia necessario assicurare la corretta e razionale gestione del patrimonio faunistico regionale.

4. L’Associazione dei cacciatori invia all’Amministrazione regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla attività di gestione delle funzioni esercitate.

5. L’Associazione dei cacciatori esercita le funzioni disciplinate ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettere a) e f), conferite dalla presente legge nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione e partecipazione al procedimento amministrativo dettati dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.

6. Qualora l’Associazione dei cacciatori non svolga i compiti ad essa demandati o li svolga in difformità dalla legge, dai regolamenti regionali o dallo statuto, l’Amministrazione regionale assegna un termine per adempiere. Qualora l’Associazione dei cacciatori non ottemperi, il Presidente della Regione provvede alla nomina di un commissario per il compimento di singoli atti di gestione. L’Associazione dei cacciatori è commissariata dalla Regione nei casi di gravi irregolarità gestionali che compromettano il funzionamento degli organi della medesima.

Art. 85

(modifiche all’articolo 21 della legge regionale 6/2008)

Art. 21

(Controllo dei risultati di gestione del PVD)

1. L’Amministrazione regionale provvede, con frequenza almeno biennale, a verificare i risultati di

gestione del PVD, il rispetto degli obiettivi previsti dal PFR e dal PVD e le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale di adozione del PVD.

2. L’Amministrazione regionale, qualora a seguito delle verifiche, accerti che la gestione venatoria sul territorio del Distretto venatorio o dell’associazione Riserva di caccia contrasta con gli obiettivi del PFR o del PVD, con le prescrizioni del provvedimento di approvazione del PVD o con la tutela della fauna, provvede, previa diffida, ad adottare uno o più provvedimenti tra i seguenti:

a) revoca totale o parziale del provvedimento di cui all’articolo 13, comma 7;

b) chiede l’intervento sostitutivo dell’Associazione dei cacciatori nella gestione del Distretto venatorio o della Riserva di caccia;

c) sospende l’attività venatoria nei territori interessati;

d) revoca alle associazioni il provvedimento di assegnazione del territorio.

3. Qualora le verifiche di cui al comma 2 riguardino un’azienda faunistico-venatoria, un’azienda agrituristico-venatoria o una zona cinofila, e sia accertato che la gestione venatoria contrasta con gli

obiettivi del PFR o del PVD, con le prescrizioni del provvedimento di approvazione del PVD o con la tutela della fauna, la Regione provvede, previa diffida, alla revoca dell’autorizzazione.

4. A seguito della diffida prevista ai commi 2 e 3, l’Amministrazione regionale può disporre la totale chiusura o limitazioni all’esercizio dell’attività venatoria nei territori interessati.

Art. 86

(modifiche all’articolo 23 della legge regionale 6/2008)

Art. 23

(Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie)

1. La Regione autorizza, previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Comitato, l’istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fine di lucro, per finalità di miglioramento ambientale e faunistico, a favore di uno o più proprietari o conduttori che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l’utilizzo a scopo venatorio.

2. L’autorizzazione è corredata di un programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale al fine di garantire l’obiettivo del miglioramento ambientale e faunistico.

3. I terreni situati all’interno di un’azienda faunistico-venatoria possono essere inclusi coattivamente, nella misura massima del 10 per cento del comprensorio aziendale, con l’esclusione delle zone sulle quali è vietata la caccia; i terreni rientranti nella perimetria delle costituende aziende che si trovano nelle zone montane possono essere oggetto di inclusione coattiva pari al 20 per cento del comprensorio aziendale.

4. Le aziende faunistico-venatorie provvedono a:

a) predisporre i censimenti annuali delle specie faunistiche, i piani di prelievo venatorio e redigere i

consuntivi annuali di gestione faunistico-venatoria;

b) trasmettere gli atti di cui alla lettera a) al Distretto venatorio;

b bis) curare la tenuta del registro dei permessi e del registro degli inviti conformi al modello approvato dalla Regione;

c) trasmettere alla Regione una relazione sugli utili di gestione faunistico-venatoria; gli utili sono investiti in progetti di miglioramento ambientale.

5. La Regione autorizza l’istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, previo parere dell’ISPRA e del Comitato, al fine di consentire un’integrazione del reddito delle imprese agricole. L’autorizzazione è rilasciata a favore di uno o più soggetti che conferiscono terreni dell’azienda agricola a scopi venatori.

6. L’autorizzazione di cui al comma 5 e il rinnovo della medesima sono rilasciati a condizione che i terreni siano inclusi volontariamente nel comprensorio dell’azienda.

7. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l’immissione e l’abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili.

7 bis. Nelle aziende agro-turistico-venatorie è consentito destinare un’area a zona cinofila da realizzare e gestire secondo le modalità previste dall’articolo 25.

8. La fruizione venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie non costituisce giornata di caccia ed esonera dall’obbligo dell’indicazione delle giornate fruite e dei capi abbattuti.

9. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentiti l’addestramento e l’allenamento di cani da

caccia e di falchi e l’effettuazione di gare e prove cinofile anche con l’abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili durante tutto il periodo dell’anno.

10. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono includere territori individuati come zone di ripopolamento e cattura ovvero sulle quali è vietata la caccia.

11. Le autorizzazioni all’istituzione di aziende venatorie di cui ai commi 1 e 5 sono rilasciate e rinnovate con le medesime modalità per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni; la durata delle autorizzazioni di cui al comma 1 è determinata in considerazione dei programmi di gestione faunistico-venatoria e di miglioramento ambientale.

12. Le norme del presente articolo costituiscono requisiti minimi di uniformità per la disciplina delle funzioni.

Art. 87

(modifiche all’articolo 25 della legge regionale 6/2008)

Art. 25

(Zone per le attività cinofile)

1. La Regione, su richiesta dei Distretti venatori, delle Riserve di caccia, di associazioni venatorie o cinofile e di imprenditori agricoli singoli o associati, autorizza l’istituzione di zone cinofile per l’addestramento, l’allenamento, le prove cinofile e le gare per cani da caccia, alle seguenti condizioni:

a) che le zone cinofile non interessino più del 2 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia;

b) che le zone cinofile siano istituite su terreni disponibili e posti in continuità e contiguità fra loro;

c) che l’area interessata sia di non rilevante interesse faunistico.

1 bis. Qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata dalle Riserve di caccia e dalle associazioni venatorie e cinofile, le autorizzazioni all’istituzione delle zone cinofile sono rilasciate previo consenso scritto dei proprietari dei terreni.

2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni nelle materie disciplinate dal presente articolo, si adottano le seguenti definizioni:

a) prova cinofila: attività zootecnica volta alla verifica dell’aderenza delle qualità psicoattitudinali dei cani da caccia, appartenenti alle razze ufficialmente riconosciute, ai relativi standard di razza e

finalizzata al mantenimento e miglioramento delle razze canine da caccia attraverso il conseguimento dei titoli necessari per l’assegnazione dei campionati di lavoro riconosciuti dall’Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) e dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI); si definiscono, altresì, prove cinofile le verifiche previste dalla normativa vigente al fine di abilitare i cani da caccia alla tipologia di impiego per cui sono stati selezionati;

b) gara cinofila: competizione relativa alle attitudini di lavoro dei cani da caccia, condotta con finalità prevalentemente ludico-ricreative;

c) addestramento e allenamento: il complesso delle attività di istruzione ed educazione del cane da caccia, nonché quelle finalizzate al mantenimento delle attitudini in tal modo conseguite.

3. La Regione può autorizzare l’istituzione di zone cinofile richieste dai Distretti venatori o da Riserve di caccia, in forma singola o associata, che limitano l’attività di addestramento, allenamento, prove e gare per cani da caccia, di cui al comma 1, a un periodo di tempo non superiore a cinque mesi, ferma restando, per il rimanente periodo, la destinazione della zona cinofila a esercizio venatorio pubblico nel rispetto del calendario venatorio. In tal caso il limite di cui al comma 1, lettera a), può essere elevato fino al 45 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia e non si applica quanto previsto dal comma 1 bis.

4. Il territorio destinato all’attività di cui al comma 3 non è soggetto alle limitazioni previste dall’articolo 2, comma 4, e non è soggetto al pagamento di alcuna tassa regionale.

[5. Qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata dalle Riserve di caccia e dalle associazioni venatorie e cinofile, le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate previo consenso scritto dei proprietari dei terreni.]

6. La Regione provvede a disciplinare, in particolare, le condizioni e le modalità per il rilascio delle

autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni medesime.

7. Nelle zone cinofile di cui al comma 1 sono consentiti l’immissione e l’abbattimento della fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili per tutta l’annata venatoria; nelle zone cinofile di cui al comma 3 sono consentiti l’immissione e l’abbattimento della fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili per tutta la stagione venatoria.

8. (ABROGATO)

9. (ABROGATO)

Art 88

(modifiche all’articolo 26 della legge regionale 6/2008) so23

Art. 26

(Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia)

1. La Regione autorizza lo svolgimento di gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia o su parte di esso entro trenta giorni dalla presentazione della domanda sentito il Direttore della Riserva di caccia.

2. La domanda di autorizzazione è corredata dei seguenti elementi:

a) (ABROGATA)

b) indicazione della tipologia dei cani cui è destinata la gara o prova, del numero massimo dei cani partecipanti e della tipologia di manifestazione cinofila;

c) specie selvatica coinvolta nella gara o prova;

d) cartografia della Riserva di caccia interessata con perimetrazione dell’area utilizzata;

e) indicazione di eventuali immissioni e prelievi di fauna selvatica;

f) regolamentazione della gara o della prova.

3. Le gare e prove cinofile si effettuano [nel rispetto delle previsioni del PFR. Sino all’approvazione del PFR, le gare e prove cinofile si effettuanocon cani da ferma su selvaggina naturale e su selvaggina autoctona allevata e con cani da seguita su lepri, cinghiali e caprioli.

Art 89

(modifiche all’articolo 27 della legge regionale 6/2008)

Art. 27

(Zone cinofile regionali)

1. Per gli scopi della cinofilia venatoria relativi all’addestramento e all’allenamento, nonché per le prove di cani da caccia, la Regione può costituire con provvedimento amministrativo, su terreni di proprietà della Regione, una o più zone cinofile.

2. La gestione senza fini di lucro delle zone cinofile di cui al comma 1 è affidata alla delegazione ENCI competente per territorio [e all’Associazione dei cacciatori].

3. L’affidamento della zona cinofila non è soggetta al pagamento della tassa regionale prevista dall’articolo 31, comma 3.

4. L’associazione affidataria della gestione è tenuta alla salvaguardia delle colture agricole, dell’ambiente e della fauna, al risarcimento dei danni comunque provocati dalla fauna e dall’attività

cinofila, all’adozione di un disciplinare per l’utenza e la garanzia d’uso della zona da parte dei soggetti interessati, approvato dalle strutture tecniche della Regione, e al divieto di abbattimento della fauna.

5. Ai fini della presente legge, le zone cinofile previste dal comma 1 devono essere tabellate a cura del gestore dell’impianto e rientrano nella percentuale di territorio di cui all’articolo 2, comma 4.

Art. 90

(modifiche all’articolo 29 della legge regionale 6/2008)

Art. 29

(Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori)

1. Per la partecipazione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera j sexies) punti da 1 a 5, è richiesto l’attestato di frequenza di un corso preparatorio organizzato dalle associazioni venatorie, dalle organizzazioni professionali agricole o dalle associazioni di protezione ambientale.

1 bis. La Regione concede contributi ai soggetti di cui al comma 1 per l’organizzazione dei corsi preparatori di cui al medesimo comma 1.

1 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo e dalla normativa regionale vigente:

a) i criteri per l’organizzazione dei corsi preparatori di cui al comma 1;

b) i criteri per l’organizzazione degli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera, j sexies).

1 quater. Le Commissioni d’esame sono composte da almeno tre componenti, di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all’Amministrazione regionale è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina della rispettiva Commissione ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l’Amministrazione regionale).

[2. Dall’istituzione dell’Associazione dei cacciatori, lo svolgimento dei corsi di cui al comma 1 si attua in accordo con l’Associazione medesima.]

3. L’attestato di superamento dell’esame per il conseguimento dell’abilitazione a dirigente venatorio costituisce condizione per l’iscrizione dei Direttori delle Riserve di caccia e dei legali rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nell’Elenco dei dirigenti venatori [istituito presso l’Associazione dei cacciatori]. In sede di prima applicazione della presente legge, il superamento dell’esame finale non è richiesto ai soggetti che abbiano almeno dieci anni di esercizio di direttore di riserva o di legale rappresentante di azienda agri-turistica-venatoria o di azienda faunistico-venatoria.

4. L’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio consiste:

a) in una o più prove sulla disciplina venatoria, sulla zoologia applicata alla caccia, sulle principali patologie della fauna selvatica, sulle armi e le munizioni da caccia, nonché sui principi di tutela dell’ambiente e di salvaguardia delle colture agricole;

b) in una prova pratica di corretto maneggio delle armi da effettuarsi in sede d’esame.

5. La Commissione per l’abilitazione all’esercizio venatorio è composta da cinque esperti nelle materie d’esame di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi. I componenti sono nominati dalla Regione.

6. La domanda di ammissione all’esame di cui al comma 4 è corredata del certificato medico rilasciato dalla competente Azienda per i servizi sanitari o da Ufficiale medico militare attestante l’idoneità all’esercizio venatorio e del certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato presso poligoni di tiro a segno nazionale [e campi di tiro a volo].

7. L’esame di abilitazione all’esercizio della caccia di selezione e della caccia tradizionale agli ungulati si svolge sulla base degli indirizzi dell’ISPRA in materia. L’esame consente di verificare, in particolare, la conoscenza di nozioni di legislazione venatoria, di biologia, etologia ed ecologia applicata alla gestione faunistica, dei principi di gestione faunistica, dei sistemi di caccia, delle tecniche venatorie e della balistica, di etica venatoria, il riconoscimento degli ungulati e la trofeistica.

[8. La Regione promuove l’organizzazione di corsi annuali di formazione sulla conoscenza del

territorio e nelle materie agro-faunistico-ambientali, sulle tecniche venatorie, sulla cinofilia e

sulle nuove disposizioni in materia faunistica e venatoria.]

Art. 91

(modifiche all’articolo 32 della legge regionale 6/2008)

Art. 32

(Ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia)

1. La domanda di ammissione e di trasferimento a una Riserva di caccia è presentata all’Amministrazione regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

2. (ABROGATO)

3. L’ammissione è consentita a coloro che non siano assegnati a una Riserva di caccia al momento della presentazione della domanda. In caso di dimissioni, l’ammissione è consentita qualora siano trascorsi almeno due anni dalle medesime.

3 bis. Il trasferimento è consentito a coloro che, al momento della presentazione della domanda, risultano essere assegnati da almeno cinque anni nella Riserva di caccia da cui chiedono il trasferimento.

4. Coloro che esercitano l’attività venatoria sul territorio regionale non possono contemporaneamente essere soci in più di una Riserva di caccia ovvero essere soci di una Riserva di caccia ed esercitare l’attività venatoria in qualità di legali rappresentanti, associati o titolari di permesso annuale di azienda faunistico-venatoria o titolari di permesso annuale in altra Riserva di caccia, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 33, comma 2 bis.

Art. 92

(modifiche all’articolo 33 della legge regionale 6/2008)

Art. 33

(Permessi di caccia e inviti)

1. L’associazione della Riserva di caccia può rilasciare i permessi annuali di cui all’articolo 15, comma 2, lettera g), nel rispetto dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera e), e comunque nel rispetto del limite pari al 3 per cento del numero massimo dei cacciatori che possono esercitare l’attività venatoria in ciascuna Riserva di caccia ovvero, nel caso di Riserve di caccia con un numero massimo inferiore a cinquanta cacciatori, nel rispetto del limite di due permessi annuali.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, qualora in una Riserva di caccia vi siano ancora posti disponibili, possono essere rilasciati permessi annuali sino al numero totale dei posti disponibili, previo parere favorevole dei competenti organi statutari dell’associazione della Riserva di caccia.

2 bis. Per favorire l’abbattimento dei cinghiali l’associazione della Riserva di caccia può rilasciare i permessi annuali di cui all’articolo 15, comma 2, lettera g), nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i permessi riguardano esclusivamente la caccia al cinghiale;

b) i permessi sono rilasciati anche a cacciatori associati ad altre Riserve di caccia della regione;

c) in deroga ai limiti di cui al comma 1 il numero dei permessi non può essere superiore al 50 per cento dei cacciatori assegnati alla Riserva, fino ad un massimo di quindici permessi;

d) nella zona di rimozione del cinghiale il rilascio è dovuto se sul territorio della Riserva di caccia sono stati accertati danni da cinghiale da parte del Servizio competente in materia di gestione faunistica e venatoria nell’anno solare precedente;

e) al di fuori della zona di rimozione del cinghiale, il rilascio è dovuto se la Riserva di caccia non ha raggiunto il 75 per cento del completamento del piano di prelievo concesso nella stagione venatoria precedente.

3. Il cacciatore ammesso a una Riserva di caccia può invitare giornalmente a caccia un altro cacciatore purché questi sia in possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità. Il Direttore della Riserva di caccia e i cacciatori di cui all’articolo 28, comma 2, lettera c), dell’azienda faunistico-venatoria possono invitare giornalmente a caccia uno o più cacciatori purché siano in possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità e siano accompagnati dall’invitante o suo delegato.

4. Il direttore della Riserva di caccia o il cacciatore ammesso alla medesima possono invitare i cittadini stranieri o italiani residenti all’estero a cacciare con l’ausilio del falco ovvero a prove o gare riservate alla falconeria.

5. I cacciatori ammessi a una Riserva di caccia possono essere invitati nel limite massimo di cinque volte nella medesima Riserva di caccia nel corso della stessa stagione venatoria. I cacciatori non ammessi a una Riserva di caccia possono essere invitati nel limite massimo di dieci volte nella medesima Riserva di caccia nel corso della stessa stagione venatoria.

6. Il cacciatore invitante provvede ad annotare i prelievi sul proprio tesserino regionale di caccia. Il

cacciatore invitato può abbattere un numero di capi di fauna migratoria pari a quello consentito giornalmente al cacciatore invitante annotandolo sul proprio tesserino.

Art. 93

(modifiche all’articolo 34 della legge regionale 6/2008)

Art. 34

(Altre disposizioni per l’esercizio dell’attività venatoria)

1. Ai fini dell’applicazione del divieto di cui all’articolo 21, comma 1, lettere e) e f), della legge 157/1992,sono carrozzabili le strade di ogni tipo e dimensione la cui carreggiata è interamente coperta da un manto bituminoso o cementizio. Per le medesime finalità, non sono considerate carrozzabili le strade caratterizzate da opere permanenti a fondo stabilizzato, non coperte da manto bituminoso o cementizio: strade poderali, strade interpoderali, strade soggette al divieto di circolazione con veicoli a motore di cui alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), e strade vicinali la cui carreggiata abbia una larghezza inferiore a quattro metri. Sono equiparate alle strade interpoderali le strade di servizio e accesso ai terreni sottoposti a riordino fondiario.

2. Fermo restando il divieto di cacciare sparando da natanti in movimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera i), della legge 157/1992, in laguna e in mare è consentito l’esercizio venatorio da natanti fermi e saldamente ancorati, da considerarsi mezzi galleggianti, posti all’interno di appositi appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati <<collegia>>. È consentito l’uso dei natanti per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita senza l’uso del fucile, che deve essere scarico.

3. Nel corso dell’esercizio venatorio il cacciatore che si trova ad attraversare strade carrozzabili o a

transitare nei pressi di centri abitati ha l’obbligo di tenere il cane al guinzaglio e il fucile scarico e aperto, se basculante, o con l’otturatore aperto, se semiautomatico. Il fucile stesso deve essere riposto in custodia se trasportato su automezzi, natanti o bicicli, o se introdotto in pubblici esercizi. Tali disposizioni non si applicano nella fattispecie prevista all’ultimo periodo del comma 2.

3 bis. Il cacciatore deve tenere il fucile scarico e riposto nel fodero quando si muove a piedi per raggiungere il luogo o l’appostamento di caccia e per allontanarsi dagli stessi rispettivamente prima e dopo gli orari consentiti per l’attività venatoria.

Art. 94

(modifiche all’articolo 37 della legge regionale 6/2008)

Art. 37

(Sanzioni amministrative)

1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall’articolo 31 della legge 157/1992, e successive modifiche, per le violazioni delle seguenti fattispecie si applicano le sanzioni amministrative così determinate:

a) da 400 a 2.500 euro per chi esercita la caccia senza essere in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia;

b) da 300 a 1.800 euro per chi esercita la caccia durante il periodo di ritiro o di sospensione del tesserino regionale di caccia; la sanzione è raddoppiata nel caso di reiterazione della violazione;

c) da 25 a 200 euro per chi abbatte, cattura o detiene, in violazione di quanto disposto dalle vigenti leggi e regolamenti, esemplari di fauna selvatica appartenenti a specie cacciabili che sono, in ogni caso, confiscati;

d) le sanzioni di cui alla lettera c) sono raddoppiate in caso di fauna migratoria e in caso di fauna tipica stanziale alpina;

e) le sanzioni di cui alle lettere c) e d) si applicano anche nei casi di abbattimento di fauna in eccesso rispetto a quanto previsto dal piano di prelievo per ciascuna Riserva di caccia, non rientranti nelle previsioni di compensazione del PVD e di abbattimento di fauna non proveniente da allevamento all’interno delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile;

f) da 100 a 600 euro nel caso di caccia da appostamento al beccaccino, di caccia alla posta alla beccaccia, nonché in caso di caccia al camoscio, muflone e daino in forma diversa da quella di selezione; i soggetti sono comunque confiscati;

g) da 100 a 600 euro nel caso di rifiuto di esibizione della fauna abbattuta, di superamento del numero massimo di giornate di caccia consentite ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 24/1996, e successive modifiche, o di esercizio dell’attività venatoria da parte degli agenti incaricati della vigilanza venatoria nei territori in cui esercitano le loro funzioni;

h) da 100 a 600 euro per omissioni nell’applicazione dei contrassegni inamovibili sui capi abbattuti, nei casi previsti dall’articolo 6 bis della legge regionale 24/1996, come introdotto dall’articolo 45, comma 1, della presente legge;

i) da 50 a 300 euro nel caso di abbattimenti difformi, per classe di sesso ed età, dalle previsioni del

calendario della caccia di selezione;

j) da 50 a 300 euro per la vendita a privati e la detenzione da parte di questi di reti da uccellagione,

nonché per la produzione, detenzione e vendita di trappole per la fauna selvatica che sono, in ogni caso, confiscate;

k) da 50 a 300 euro per la violazione della disposizione di cui all’articolo 30, comma 3;

l) da 25 a 300 euro per ogni altra violazione delle disposizioni della legge 157/1992, e successive modifiche, e delle disposizioni regionali concernenti l’attività venatoria o la tutela della fauna non espressamente sanzionata.

2. All’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede la Regione secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche. Le entrate derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative sono introitate dalla Regione.

2 bis. L’accertamento delle violazioni di disposizioni evincibili dagli obblighi di annotazione sul tesserino venatorio da parte dei soggetti preposti alla vigilanza venatoria deve essere effettuato esclusivamente a persone trovate in esercizio venatorio o attitudine di caccia, ai sensi del dell’articolo 28, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Art. 95

(modifiche all’articolo 39 della legge regionale 6/2008)

Art. 39

(Regolamenti di esecuzione)

1. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i seguenti aspetti applicativi della presente legge:

a) (ABROGATA)

a bis) in esecuzione dell’articolo 10, comma 1, sono determinati i criteri e le modalità per l’indennizzo dei danni all’agricoltura e ai veicoli, per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni all’agricoltura, per il finanziamento di interventi di prevenzione dei danni ai veicoli, per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, nonché per la concessione di contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale e le iniziative di miglioramento ambientale;

b) in esecuzione dell’articolo 11, comma 1, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e le tipologie di opere e di spese ammissibili, i criteri e le modalità per la consegna in comodato delle attrezzature per la prevenzione dei danni e i criteri e le modalità per l’indennizzo dei danni e le tipologie di spese ammissibili;

b bis) in esecuzione dell’articolo 11 bis, comma 1, sono individuate le modalità per lo svolgimento dell’attività di recupero della fauna selvatica ferita;

c) in esecuzione dell’articolo 14, comma 2, sono individuati i criteri per l’assegnazione ad associazioni venatorie del territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia;

d) in esecuzione dell’articolo 18, comma 3, sono individuati i criteri di riparto dello stanziamento del bilancio tra i Distretti venatori, i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo annuale e le

tipologie di spese ammissibili concernenti l’attività di segreteria e di presidenza e i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi e le tipologie di spese ammissibili concernenti la predisposizione del PVD;

[e) in esecuzione dell’articolo 19, comma 8, sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi all’Associazione dei cacciatori e la tipologia delle spese ammissibili a contributo;]

f) in esecuzione dell’articolo 20, comma 1, sono individuati le modalità e i criteri per lo svolgimento delle funzioni concernenti le ammissioni e i trasferimenti dei cacciatori, le fattispecie di decadenza del Direttore della Riserva di caccia e del cacciatore dalla Riserva di caccia in cui è stato ammesso, la tenuta e l’aggiornamento del registro dei cacciatori della regione e dell’Elenco dei dirigenti venatori;

g) in esecuzione dell’articolo 3, comma 2, lettera e) e dell’articolo 33, [comma 1,] sono individuati i criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia;

h) in esecuzione dell’articolo 24, sono individuati i criteri per l’individuazione delle aree da destinare alle aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative, le modalità di gestione, le forme di fruizione venatoria e i soggetti che possono esercitare i prelievi.

h bis) in esecuzione dell’articolo 29, comma 1 bis, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per l’attività di formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori.

Art. 96

(modifiche all’articolo 41 della legge regionale 6/2008)

Art. 41

(Trattamento dei dati personali)

1. In conformità ai principi di cui all’articolo 11 e all’articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Regione è autorizzata a comunicare ad altri soggetti pubblici, ovvero a privati e a enti pubblici economici, dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, oggetto di trattamento nell’ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali loro attribuite dalla presente legge.

2. Costituiscono finalità di rilevante interesse pubblico, per il conseguimento delle quali la Regione è autorizzata al trattamento di dati giudiziari ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 196/2003:

a) l’applicazione della disciplina in materia di costituzione e funzionamento di organi collegiali;

b) l’esercizio di attività di vigilanza e controllo;

c) l’esercizio di attività sanzionatorie e la predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale.

Art. 98

(modifiche all’articolo 7 bis della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56)

Art. 7 bis

(Abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita)

1. L’esercizio della caccia agli ungulati con cani da seguita è subordinato al superamento dell’esame di cui all’articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 4), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria).

2. (ABROGATO)

3. Fino alla conclusione dell’annata venatoria 2008/2009 possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita i cacciatori che hanno presentato domanda di iscrizione ai corsi abilitativi di cui al comma 1.

4. Possono continuare ad esercitare la caccia agli ungulati nella forma tradizionale i cacciatori che praticano tale forma di caccia da almeno cinque anni come attestato da idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Direttore della Riserva di caccia ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e, infine, i cacciatori di età superiore ad anni sessanta all’entrata in vigore della legge regionale n. 6/2008.

4 bis. In deroga al comma 1, possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita anche coloro che non abbiano ancora conseguito il titolo di abilitazione, purché risultino iscritti all’apposito esame e per un solo anno dalla prima iscrizione allo stesso, esclusivamente se accompagnati da persona in possesso dell’abilitazione all’esercizio della caccia agli ungulati con cani da seguita.

Art. 99

(modifiche all’articolo 7 ter della legge regionale 56/1986)

Art. 7 ter

(Altre disposizioni per il prelievo degli ungulati con cani da seguita)

1. A decorrere dall’annata venatoria 2011-2012, l’esercizio della caccia agli ungulati è consentito con cani da seguita di età inferiore ai due anni o con cani da seguita di età superiore ai due anni che hanno conseguito un apposito attestato abilitativo rilasciato dalla Regione, superando una prova pratica di valutazione valida per l’impiego venatorio su ogni specie selvatica cacciabile.

1 bis. Nel caso in cui la domanda per la prova pratica di valutazione sia stata presentata entro l’età di due anni del cane da seguita, il medesimo può continuare ad essere impiegato nella caccia agli ungulati anche dopo il superamento di tale età e sino all’effettuazione della prova suddetta.

1 ter. Il cane da seguita che non abbia conseguito il giudizio di idoneità nella prima prova pratica di

valutazione sarà ammesso a ripetere la prova medesima ancora per due volte, previa regolare domanda del proprietario, da presentarsi all’Amministrazione regionale entro trenta giorni dalla data di effettuazione della prova non superata.

1 quater. L’impiego nella caccia degli ungulati per le prove successive può avvenire solo dopo l’avvenuta presentazione della domanda di ripetizione della prova.

1 quinquies. L’impiego nella caccia degli ungulati di cui al comma 1 quater è consentito ai soli cani da seguita per i quali la domanda per la prima prova sia stata presentata entro l’età di due anni.

1 sexies. Qualora il cane esaminato abbia conseguito il giudizio di idoneo nella prova pratica di valutazione, la Regione provvede al rilascio del relativo attestato di idoneità che ha validità anche per l’addestramento e allenamento di cui all’articolo 7.

2. Sono utilizzabili nella caccia agli ungulati i cani da seguita già in possesso di attestato abilitativo rilasciato dalla Provincia ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, e ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera j quinquies), della legge regionale 6/2008.

3. La prova pratica di valutazione è effettuata da una Commissione d’esame istituita dalla Regione, nella quale è assicurata la presenza di un esperto in materia designato dalla Regione.

4. I criteri per le prove abilitative sono adottati dalla Regione, sentito il Comitato di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 6/2008.

5. Nella caccia ai cervidi possono essere impiegati al massimo due cani per la singola cacciata o seguita per ogni squadra di cacciatori.

6. Ai fini dell’applicazione del presente articolo per <<cacciata>> o <<seguita>> si intende l’azione di caccia in una zona determinata, che inizia con il rilascio dei cani da seguita e termina con il loro recupero.

6 bis. L’uso di cani da seguita nella caccia agli ungulati che hanno superato la prova pratica di valutazione di cui al comma 1 è consentito fino al perimetro esterno:

a) delle zone destinate a protezione della fauna di cui all’articolo 8 bis della legge regionale 6/2008;

b) dei parchi e delle riserve di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

6 ter. L’uso di cani da seguita nella caccia agli ungulati che non hanno superato la prova pratica di valutazione di cui al comma 1 è consentito fino a un chilometro dal perimetro esterno delle aree di cui al comma 6 bis.

Art. 101

(modifiche all’articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14)

Art. 2

1. Sull’intero territorio regionale la caccia selettiva per qualità, sesso e struttura agli ungulati potrà essere esercitata nei confronti delle specie e per i periodi sotto elencati senza cane e con fucile a canna rigata:

a) capriolo: dal 15 maggio al 15 gennaio;

b) cinghiale: dal 15 maggio al 15 gennaio;

c) cervo: dal 16 agosto al 15 gennaio;

d) camoscio: dal 16 agosto al 31 dicembre;

e) daino e muflone: dal 16 agosto al 15 gennaio.

2. È ammesso l’uso del cane da traccia esclusivamente per il recupero degli animali feriti, secondo le modalità fissate con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al successivo articolo 6, comma 3.

2 bis. Al fine di contenere l’espansione della specie cinghiale e consentire il completamento dei piani di abbattimento, nelle Riserve ove si pratica la caccia di selezione al cinghiale, la caccia a questa specie può essere esercitata anche con il metodo della girata, ovvero mediante l’uso di un cane da sangue o da traccia condotto al guinzaglio in prossimità dei centri di riposo, dal 15 novembre al 15 gennaio.

3. La caccia selettiva di cui al comma 1. può essere esercitata ogni giorno, esclusi il martedì ed il venerdì.

4. La caccia selettiva di cui al presente articolo può, infine, essere praticata da un’ora prima del sorgere del sole al tramonto, salvo che per il capriolo e il cervo nei cui confronti la caccia selettiva può svolgersi da due ore prima del sorgere del sole a due ore dopo il tramonto fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis.

4 bis. La caccia selettiva alla specie cinghiale può essere praticata da due ore prima del sorgere del sole a quattro ore dopo il tramonto.

5. La pratica della caccia selettiva per le specie qui considerate rimane subordinata alla non inclusione delle specie medesime nell’elenco degli ungulati particolarmente protetti a seguito di divieti regionali adottati ai sensi dell’articolo 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art 102

(modifiche all’articolo 5 della legge regionale 14/1987)

Art. 5

1. Possono esercitare la caccia di selezione di cui alla presente legge coloro i quali abbiano superato l’esame di cui all’articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 3), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria).

1 bis. In deroga al comma 1, possono esercitare la caccia di selezione anche i cacciatori che non abbiano ancora conseguito il titolo di abilitazione, purché risultino iscritti all’apposito esame e per un solo anno dalla prima iscrizione allo stesso, esclusivamente se accompagnati da un socio in possesso dell’abilitazione all’esercizio della caccia di selezione, che funga da tutore e se ne assuma preventivamente per iscritto, di fronte al Direttore della riserva di caccia, la totale responsabilità relativamente alla gestione faunistica.

2. (ABROGATO)

3. (ABROGATO)

4. Gli inviti di cui dispone il socio di riserva per la caccia alla selvaggina stanziale di cui alla legge 11 luglio 1969, n. 13, e successivo regolamento di esecuzione, possono essere fruiti anche per la caccia di selezione, purché l’invitato, qualora sprovvisto di uno dei requisiti previsti dal presente articolo, sia accompagnato, oltre che dal socio invitante, anche da un guardiacaccia alle dipendenze della riserva o di un ente pubblico ovvero dal Direttore della riserva stessa o suo incaricato.

5. Nelle riserve private o consorziali il concessionario e i suoi invitati possono praticare la caccia di

selezione qualora in possesso di uno dei requisiti previsto dal presente articolo, ovvero alla presenza del guardiacaccia dipendente della riserva.

Art. 103

(modifiche all’articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21):

[è abrogato l’ Art. 2

1. Sul territorio del Friuli Venezia Giulia l’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a tre colpi, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. Nella Zona faunistica delle Alpi, come individuata ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria), l’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi.

2. È consentito, altresì, l’uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l’uso dell’arco e del falco.

3. L’uso del fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12 a ripetizione semiautomatica è consentito purché il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.]

Art. 104

(modifiche all’articolo 2 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27)

Art. 2

(Istituzione dell’Albo regionale delle associazioni ornitologiche)

1. È istituito presso il Servizio competente in materia faunistica e venatoria l’Albo regionale delle

associazioni ornitologiche del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Albo regionale.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con

regolamento, disciplina le modalità per l’iscrizione all’Albo regionale.

3. Sono in ogni caso requisiti necessari per ottenere l’iscrizione all’Albo regionale:

a) la previsione, nell’atto costitutivo o nello statuto dell’associazione, del perseguimento di una o più delle iniziative di cui all’articolo 1, comma 2;

b) la previsione, nell’atto costitutivo o nello statuto dell’associazione, che la sede sociale sia ubicata nella regione Friuli Venezia Giulia.

4. L’iscrizione all’Albo regionale costituisce condizione indispensabile per accedere ai contributi di cui alla presente legge, fatto salvo quanto disposto all’articolo 4.

5. Alle associazioni iscritte all’Albo regionale possono essere affidate in gestione, da parte dei Comuni, le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), della legge regionale 4 giugno 1999, n. 14, nonché tutte le attività collaterali.

Art. 105

(norme transitorie in materia di attività venatoria)

1. Al fine di consentire un’applicazione graduale della disciplina in materia di formazione venatoria prevista dalla presente legge:

a) gli articoli 74, comma 1, lettere a) e b) ( ovvero:modifiche all’articolo 3 della legge regionale 6/2008); 78 (ovvero: modifiche all’articolo 11 bis della legge regionale 6/200890(ovvero modifiche all’articolo 29 della legge regionale 6/2008) 98 (modifiche all’articolo 7 bis della legge regionale 56/1986) e 102 (modifiche all’articolo 5 della legge regionale 14/1987hanno effetto dall’1 gennaio 2018;

b) l’articolo 2, commi 103 e 104, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l’anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n.26), continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2017;

c) le Commissioni d’esame nominate ai sensi dell’articolo 2, commi 103 e 104, della legge 14/2016 continuano a operare fino alla naturale scadenza.

2. In sede di prima applicazione della presente legge le Assemblee dei soci delle Riserve di caccia adeguano i regolamenti di fruizione venatoria di cui all’articolo 16 della legge regionale 6/2008 alle clausole minime di uniformità approvate dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data della deliberazione di approvazione.

Art. 106

(abrogazioni in materia di attività venatoria)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l’articolo 148 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2010);

b) i commi 103 e 104 dell’articolo 2 della legge regionale 14/2016.

[Art. 148 (Modifica alla legge regionale 21/1993)

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e

modificative in materia venatoria), è sostituito dal seguente:

<<1. Sul territorio del Friuli Venezia Giulia l’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a tre colpi, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. Nella Zona faunistica delle Alpi, come individuata ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria), l’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi.>>.

- Per il testo dei commi 103 e 104 dell’articolo 2 della legge regionale 14/2016, abrogati dal presente articolo, vedi la nota all’articolo 105.

Art. 107

(entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

 

Comunicato del 17 Luglio 2017

 

Così però Come potrete osservare la vicenda delle offese rivolte a Federcaccia tramite il sito Facebook della 5stelle Dal Zovo ha trovato come difensore addirittura il portavoce del movimento.
Quello che trovo stupefacente è come il responsabile della comunicazione pentastellata - non l'ultimo dei portatori d'acqua - abbia tratto le sue fonti da alcuni vecchi articoli del Messaggero Veneto superati da altri successivi e da comunicati stampa ufficiali.
Nessun approfondimento autonomo dunque dei fatti di cui ha voluto dar conto o quantomeno mera lettura della pagina Facebook del sottoscritto ove aveva chiarito come la frase sul cane Adamas non fosse mai stata detta in quei termini o come la verità sulla vicenda del professore fosse  diametralmente opposta a quanto inizialmente sostenuto dal quotidiano locale.
Un movimento che mistifica la verità per scopi banali di consenso spicciolo noncurante delle conseguenze che le parole hanno sulle persone (ed in questo caso del povero professore nuovamente ed ingiustamente dileggiato) è quantomeno alla stregua dei quei peggiori comportamenti dei partiti tradizionali che esso stesso critica.
Nessuna novità, nessuna onesta', nessuna differenza.

 

 

Comunicato del 12 Luglio 2017

Vi comunico che il 4 settembre 2017 ad ore 19,00 la Federazione Italiana della Caccia, unitamente, ad altre associazioni venatorie (ANUU, e Sezione Provinciale di Udine dell’Enalcaccia) alle principali associazioni agricole presenti sul territorio regionale (Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Kmecka Zveza), alle associazioni di pescatori Ferepes ed URPS, all’associazione ambientalista Ekoclub,  nonché ai Distretti n.14 (Giampaolo Lesa), n. 3 (Claudio Sabbadini), n.10 (Luciano Cucignato), n.2 (Vittorino Dorotea), n. 11 (Mario Del Bianco), n. 6 (Luigino Cecco) ed a decine di riserve appartenenti anche agli altri distretti organizzeranno un incontro con la Presidente avv. Debora Serracchiani nella sala convegni di Pozzuolo alla quale saranno invitati tutti i cacciatori, agricoltori, pescatori, politici ed anche semplici cittadini interessati al tema della ruralità.
In tale occasione verranno presentate le novità introdotte con il ddl 220 recentemente approvato dal Consiglio Regionale e le proposte di ulteriori iniziative legislative.
Seguirà un invito ufficiale con la presentazione degli specifici temi dell’evento e con l’eventuale ampliamento dei soggetti partecipanti.
 
Avv.Paolo Viezzi
Presidente Regionale FIDC FVG

 

Comunicato del 01 Luglio 2017

Ai cacciatori

Nella giornata di ieri (30 giugno 2017) il  Consiglio Regionale del FVG ha approvato il disegno di legge sulla caccia.
Sono state approvate molte delle soluzioni volute e proposte da Federcaccia e consegnate alla Presidente Serracchiani nel settembre del 2016 nel corso dell’incontro organizzato a Pozzuolo.

Brevemente vi segnalo gli aspetti positivi:
1) libertà d'immissione del fagiano adulto;
2) eliminazione del divieto d'uso del segugio entro 1 km dalle aree protette;
3) possibilità di caccia tradizionale anche su terreni coperti da neve in zona faunistica;

4) divieto di controlli da parte della vigilanza sui tesserini a tavolino. Potranno solo durante la caccia;
5) eliminazione del limite di 5 soli colombacci;
6) ampliamento periodo di caccia al cinghiale di selezione e dell'orario
7) divieto di sanzionare il cacciatore che si reca a caccia prima e dopo l'orario consentito se con fucile scarico ed in custodia.

Non vi nascondo come nell’articolato vi siano anche scelte sbagliate come quelle sulla reintroduzione del registro inviti, o norme sul recupero dei cani da traccia, o quelle sugli obblighi delle riserve nei confronti dei Distretti, o quelle sull’obbligatorietà del rilascio dei permessi annuali alla caccia al cinghiale in numeri irragionevoli ( ad Es. una riserva di 30 soci se non conseguisse il piano, nell’anno successivo dovrebbe emettere 15 permessi annuali), o sull’individuazione dei soggetti che potranno svolgere i corsi di formazione dei cacciatori.

Altra nota negativa è ciò che è stato escluso dalla riforma ovvero l’Associazione unica dei cacciatori, le norme sulla risoluzione dei conflitti fra soci, l’eliminazione dei registri delle braccate e delle uscite, la semplificazione dei tesserini ed altro ancora.

Sono state infine approvate e bocciate norme l’una di servizio all’altra togliendo ovviamente senso alla prima. L’esempio è il rapporto fra la norma approvata che ha aumento gli orari di caccia (4 ore dopo il tramonto) e quella bocciata (dall’Assessore e quindi dalla maggioranza) sull’uso di fonti luminose.    

Comunque per ciò che è stato fatto ed ottenuto ci sono tante persone che debbo ringraziare a cominciare dagli amici Consiglieri Enzo Marsilio (PD), Daniel Gerolin (PD), Mara Piccin (FI), Ret (Autonomia Responsabile), e Roberto Revelant di Gemona (Autonomia Responsabile).

Debbo anche ringraziare la Presidente della Regione senza l'impegno della quale (anche in contrapposizione con alcuni della sua maggioranza) non ce l'avremmo fatta.

Enorme la delusione sul comportamento dell’assessore Shaurli che ha tenuto posizioni di rigidità su ogni norma che potesse semplificare le condizioni del mondo venatorio. Lui l’autore della bocciatura della disposizione che voleva eliminare per i cacciatori l’obbligo per la percorrenza delle strade forestali (ex legge 15) di avere il permesso dei Comuni. Non sa l’assessore o non vuole sapere che molti Sindaci non danno il consenso per ragioni ideologiche, o che con il passaggio alle UTI non ci sono più gli uffici che istruiscono le pratiche e soprattutto non sa che il Piano Faunistico Regionale impone alle Riserve e ai cacciatori di effettuare miglioramenti ambientali per poter “mantenere l’assegnazione dei territori” (Insomma per questo politico dovremmo sfalciare i prati andando a piedi). Sempre sue le disposizioni che imporranno ai cacciatori di conferire i capi di selvaggina in centri di raccolta e lavorazione delle carni  (ma su questa norma che è solo un pretesto per elargire soldi pubblici vi racconterò meglio in futuro). 

Un grande abbraccio ai Presidenti di Distretti che mi hanno aiutato e con i quali ho condiviso fatiche, scelte e soluzioni: Giampaolo Lesa Distretto 14, Claudio Sabbadini Distretto 3, Luciano Cucignato Distretto 10, Vittorino Dorotea Distretto 2, Mario Del Bianco Distretto 11 e Luigino Cecco.

L'ultimo ringraziamento va alla FEDERCACCIA (straordinaria ed unica associazione ad impegnarsi) ed a voi cacciatori senza i quali tutto questo non sarebbe mai accaduto.

Vi anticipo che entro la fine di luglio verrà organizzato un convegno per spiegare nel dettaglio le novità legislative, le loro implicazioni sulla avviata stagione venatoria e per farvi conoscere i politici che ci hanno aiutato.Paolo Viezzi

Federcaccia Friuli Venezia Giulia

 


 
Comunicato del 30 Giugno 2017

 

Comunicato stampa Federcaccia:
Abbiamo appreso che il consiglio Regionale ha, con consenso trasversale, approvato il disegno di legge sulla caccia, accogliendo buona parte delle richieste che il mondo venatorio aveva avanzato alla Presidente Debora Serracchiani nell’incontro avvenuto a Pozzuolo del Friuli nell’autunno dell’anno scorso.  Nonostante rimangano ancora da risolvere diversi punti, anche significativi, legati alla governance, il giudizio dell’Associazione che rappresenta il 70% dei cacciatori della Regione sui lavori del Consiglio è positivo.
Sono stati risolti problemi relativi al ripopolamento di alcune specie cacciabili, alla caccia con il segugio, al contenimento dei cinghiali e all’individuazione dei criteri di riscrittura del PFR.
Mancano ancora, oltre alle disposizioni sulla governance, anche altre sulla sburocratizzazione e semplificazione complessiva del sistema.
Temi comunque che riteniamo siano raggiungibili visto lo spirito collaborativo che è emerso tra la Presidente e quasi tutte le altre componenti d’opposizione del Consiglio Regionale.
Unica forza politica con posizioni demagogiche e controproducenti i 5 stelle incapaci di comprendere i problemi prima che cercare le soluzioni.
Per loro la proliferazione dei cinghiali o delle nutrie sono il senso di un benessere non certo un problema economico e sociale.
Ma questa è l'ovvia distanza fra il mondo della rete e quello reale.
 
Avv Paolo Viezzi
Presidente Regionale Federcaccia FVG
 

 
 Comunicato del 26 Giugno 2017
 
Ai Cacciatori

Ti trasmetto la  bozza del disegno di legge riguardante l’attività venatoria approvata dalla II Commissione e le osservazioni presentate da Federcaccia.

Questa è la versione che verrà presentata in aula probabilmente nella giornata del 29/07/2017.

Ai relatori è stato dato termine fino a  lunedì 26 giugno 2017 per il deposito delle relazioni ed è ancora possibile presentare emendamenti.

Diciamo che abbiamo da lavorare anche se alcune importanti  istanze proposte da Federcaccia sono state accolte come  quella che toglie limiti all'immissione del "fagiano adulto" durante la stagione venatoria, o l'eliminazione della fascia di rispetto di un km dalle aree protette per chi esercita la caccia con il segugio o la limitazione ai controlli della vigilanza sui tesserini in momenti diversi da quelli di caccia (non potrebbero in sostanza più fare sanzioni a tavolino) .

Da una lettura veloce vedo mancare diverse cose che avevamo concordato con l'Assessore e con i Consiglieri di maggioranza e minoranza tipo la caccia agli ungulati con il segugio su terreno coperto da neve in zona faunistica delle Alpi (non c’è la norma anche se l’Assessore mi ha assicurato verrà inserita in aula ).

Manca la norma che facoltizza il cacciatore a muoversi con il fucile negli orari prima e dopo l’inizio della caccia senza essere sanzionato 8cosa attualmente possibile).

Sono stati aumentati i registri obbligatori (inviti che è una assoluta inutilità) e non tolto quello della bracata.

L’art.81 modificativo del 16 della 6/08 di fatto complica i rapporti fra Riserve e Distretto e non è stata inserita la norma che dovrebbe consentire la caccia solo a quelle riserve che hanno pagato la quota di contributo al funzionamento del Distretto.

Manca la possibilità per le Associazioni Venatorie di costituire le “zone cinofile”.

Manca la norma sulla prova pratica in campo di tiro a volo per aspiranti cacciatori (hanno scritto poligono di tiro che è altra cosa ovvero ambiente chiuso)

Manca la previsione della partecipazione nelle commissioni esami di una rappresentanza del mondo venatorio ed altre cose che segnalerò se non corrette in aula.

Mi riservo unitamente ai Presidenti di Distretto Cucignato, Lesa, Sabbadini, Dorotea, Del Bianco e Cecco (unici ad aver collaborato) d'incontrare in settimana l'Assessore ed i relatori per cercare di migliorare ulteriormente il testo Paolo Viezzi Pres Reg

Mandi

Avv.Paolo Viezzi

   Presidente Regionale Federcaccia FVG 

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