Viezzi 250 DSC 1289Comunicato Federcaccia

Comunico che nella giornata odierna (17 dicembre 2015) il TAR FVG accogliendo l'istanza cautelare richiesta dalla LAC ha sospeso l'efficacia degli atti d’indirizzo per la gestione faunistica e venatoria per la stagione 2015/16.

Tale pronuncia trova riferimento nella mancata adozione ed approvazione dei Piani Venatori Distrettuali da parte dei Distretti Venatori. Tali strumenti di pianificazione avrebbero dovuto essere realizzati entro 90 giorni dall’approvazione del PFR previa individuazione da parte della Giunta dei criteri di predisposizione dei medesimi (art.13 comma 1 L.R.6/08).

 

L’inerzia sul punto dell’organo di Governo regionale ed in particolare dell’Assessorato di riferimento, che ha rilevante responsabilità per quanto accaduto, ha determinato l’attuale situazione d’incertezza sulla prosecuzione della caccia, fatto unico nella storia regionale.

Federcaccia a giugno era già intervenuta in soccorso della Regione con un intervento ab adiuvandum, su di un identico ricorso promosso sempre dalle associazioni animaliste ed in tale occasione l’esito ed il giudizio del TAR erano stati favorevoli.

Ciò nonostante la Giunta regionale ha approvato una VAS ed un PFR costellati d’illegittimità, violazioni di legge ed incongruità a discapito del mondo venatorio che hanno determinato ulteriori ricorsi e sicuramente ulteriori incertezze e problemi.

Si ritiene che nella motivazione della sentenza di allora vi siano le ragioni per non interrompere oggi l’attività venatoria che in base alla legge regionale n.24/96 è normativamente consentita fino al 31 gennaio.

I piani di prelievo delle singole riserve, inoltre, sono stati approvati dalla Regione, sono definitivi e non posti in discussione da alcun provvedimento giudiziario.

                La caccia da tempo non è più un mero esercizio di prelievo ma un’attività di regolazione e gestione faunistica in assenza della quale fenomeni come quelli della proliferazione ed aggressività dei cinghiali o di desertificazione delle campagna da parte di corvi cornacchie e gazze diventeranno endemici e di allarme sociale.

                Federcaccia non può che sperare in un sussulto di efficienza e responsabilità da parte della Giunta ricordando che i cacciatori hanno contribuito con quasi tre milione di euro fra tasse di concessione governativa e regionale e che pretendono di poter esercitare quell’attività che la legge consente e riconosce come diritto.

                Allego per semplicità l’ordinanza più sopra citata

Avv.Paolo Viezzi

Presidente Regionale Federazione Italiana della Caccia

 

 

 

N. 00558/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00445/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 445 del 2015, proposto da:

LAC - Lega per l’abolizione della caccia, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Sperotto, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R., in Trieste, piazza Unità d’Italia n. 7;

contro

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Iuri e Michela Delneri, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura regionale, in Trieste, piazza Unità d’Italia n. 1;

nei confronti di

Riserva di caccia di diritto di Monrupino;

per l'annullamento, previa sospensione

della deliberazione della Giunta regionale del 17 luglio 2015, n. 1419 LR

6/2008 art. 3 comma 1, lett. a) e lett. f) - Atto di indirizzo per la gestione faunistico - venatoria nell'annata venatoria 2015 - 2016.

Conformemente alle indicazioni ambientali contenute nel piano faunistico regionale e il relativo allegato A parte integrante della deliberazione, pubblicata sul BUR del 5 agosto 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l’associazione ricorrente impugna l’atto in epigrafe compiutamente identificato con il quale la Regione ha adottato l’atto di indirizzo per la gestione faunistico-venatoria nell’annata 2015-2016;

considerato che antecedentemente all’emanazione del suddetto atto la Regione ha definitivamente approvato il Piano Faunistico Regionale;

considerato che ai sensi dell’articolo 13, comma 1, L.R. F.V.G. n.

6/2008 la Giunta regionale può adottare nelle more dell’approvazione del PFR atti di indirizzo generale per l’esercizio dell’attività venatoria;

ritenuto che con l’approvazione del PFR non possano essere più adottati atti di indirizzo generale, ma che si debba procedere secondo la scansione ordinaria all’approvazione dei Piani Venatori Distrettuali in conformità al PFR;

ritenuto pertanto che su tale punto, oggetto di specifiche doglianze, il ricorso sia assistito da apprezzabili profili di fumus boni iuris;

valutata la gravità e irreparabilità del pregiudizio laddove, nelle more della decisione del presente giudizio, il prelievo venatorio continuasse a essere esercitato in assenza dei necessari atti regolatori che diano puntuale attuazione alle indicazioni del PFR;

ritenuto, tuttavia, necessario disporre ai sensi dell’articolo 49, comma 1, Cod. proc. amm., l’integrazione del contraddittorio, estendendolo a tutti i distretti venatori e alle riserve di caccia della Regione;

valutato che nel caso ora in esame la notificazione nei modi ordinari risulta troppo complessa per l’elevato numero di soggetti da chiamare in giudizio;

il Collegio autorizza la notificazione per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli articoli 150 Cod. proc. civ. e 41, comma 4, Cod.

proc. amm., secondo le modalità di seguito specificate;

sospende nelle more dell’espletamento dell’incombente l’atto di indirizzo di cui alla deliberazione giuntale in epigrafe indicata;

fissa per la prosecuzione del giudizio la pubblica udienza del 6 aprile 2016.

In considerazione dei margini di discrezionalità operativa riservati al Giudice dalle disposizioni sopra richiamate, si dispone che il procedimento di notificazione per pubblici proclami possa articolarsi, senza indicazione dei nominativi dei controinteressati, con le modalità e nei termini seguenti:

- che la notificazione avvenga mediante avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e all’albo on line della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché nelle edizioni di Udine e di Pordenone del “Messaggero Veneto” e de “Il Piccolo” di Trieste, contenente le seguenti informazioni:

a) l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;

b) il numero di Registro Generale del procedimento;

c) il nominativo di parte ricorrente;

d) gli estremi degli atti impugnati;

e) la precisazione che il testo integrale del ricorso è consultabile sul sito web dell’Amministrazione competente (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia);

- che la parte ricorrente curi:

1) che il suddetto avviso sia pubblicato, in pari data, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e all’albo on line della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con le modalità descritte al punto precedente, nel termine perentorio di giorni sessanta

(60) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza, depositando la prova dell’avvenuta pubblicazione entro i successivi trenta (30) giorni;

2) che sia inserito nel sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il testo integrale del ricorso e che l’apposita pagina del sito web riporti l’avviso che la pubblicazione è effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno indicarsi numero e data), al fine di conseguire la legale conoscenza del gravame da parte dei controinteressati;

3) di presentare richiesta del predetto inserimento sul sito web mediante istanza alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel termine perentorio di dieci (10) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza, con deposito, presso la Segreteria del Tribunale, della prova dell’intervenuto inserimento entro i dieci (10) giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato;

4) che il testo del ricorso, integrato dall’avviso di cui al punto 1), non sia rimosso dal sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia fino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale che decide il presente giudizio.

In ragione dei ricordati margini di discrezionalità riservati al Giudice amministrativo dall’articolo 41, comma 4, Cod. proc. amm., il Collegio dispone, altresì, di esonerare la parte ricorrente dagli adempimenti, prescritti dal terzo comma dell’articolo 150 Cod. proc. civ., ulteriori rispetto alla pubblicazione dell’avviso.

La Regione è, infine, condannata a rifondere alla ricorrente le spese della presente fase di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima):

a) accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende l’atto di indirizzo impugnato;

b) ordina l’integrazione del contraddittorio, autorizzandone l’effettuazione tramite notificazione per pubblici proclami, secondo le modalità ed entro i termini precisati in motivazione;

c) fissa la prosecuzione della trattazione del ricorso all’udienza pubblica del 6 aprile 2016;

d) condanna la Regione a rifondere alla ricorrente le spese della presente fase di giudizio, che liquida in complessivi €uro 1.500,00, oltre ad accessori di legge;

e) manda alla Segreteria la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre

2015 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Manuela Sinigoi, Primo Referendario

Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

      IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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